Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42595  42596  42597  42598  42599  42600  42602  42603  42604  42605  42606


Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse - Previsione che Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata, sia tenuta alla consegna al commissario straordinario per la ricostruzione dei tronchi autostradali sul cui esercizio interferiscono i lavori di ricostruzione, con esclusione dell'espletamento di tali attività - Conseguente sottrazione, mediante legge-provvedimento, della concessionaria dall'obbligo/diritto di ripristino della funzionalità viaria e di partecipare agli affidamenti delle opere del potere di provvedere alle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, nonché difetto di istruttoria e di motivazione - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dell'art. 1-ter del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che prescrive l'obbligo di Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata, di rilasciare al commissario straordinario per la ricostruzione dell'asse viario del viadotto Polcevera (Ponte Morandi), i tronchi autostradali necessari per i lavori. I rimettenti non dedicano a questa disposizione alcuna specifica attenzione, benché essa concerna un obbligo del concessionario a sé stante, e non assimilabile alla estromissione di ASPI dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione suddetta, ovvero alle modalità operative del commissario. Né vale l'affermazione per cui la norma censurata diverrebbe inutile nel caso fossero dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno estromesso ASPI dalle attività di ricostruzione, perché il rimettente non svolge un'autonoma censura di illegittimità costituzionale, ma, semmai, anticipa l'esercizio, che è della Corte costituzionale soltanto, del potere di dichiarare l'illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 1

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte