Sentenza 255/1974 (ECLI:IT:COST:1974:255)
Massima numero 7471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7469  7470  7472  7473  7474  7475


Titolo
SENT. 255/74 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - REGOLA GENERALE ACCOLTA DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - DECORRENZA DEI TERMINI DALLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI (O DALLA COMUNICAZIONE, IN PARTICOLARI IPOTESI) - ECCEZIONALITA' DELLE DEROGHE.

Testo
Alle esigenze del diritto di difesa, ora assunte e tutelate a livello costituzionale, appare informato il codice di procedura vigente, nel quale - com'e' ben noto - e' regola generale che i termini decorrano dalla notificazione ed in talune particolari ipotesi nelle quali si e' ritenuto preferibile fare assegnamento sull'impulso di ufficio, anziche' sull'iniziativa di parte, dalla comunicazione disciplinata negli artt. 133 e 136: a tali principi derogandosi eccezionalmente, con forme lato sensu pubblicitarie solo quale extrema ratio, come quando si riveli impossibile portare l'atto a conoscenza del destinatario (affissione: art. 142 e 143) ovvero "la notificazione nei modi ordinari e' sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti" (notificazione per pubblici proclami, previa speciale autorizzazione e con particolari correttivi, a norma dell'art. 150).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte