Sentenza 255/1974 (ECLI:IT:COST:1974:255)
Massima numero 7473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7469  7470  7471  7472  7474  7475


Titolo
SENT. 255/74 E. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 183, PRIMO COMMA - APPELLO CONTRO LA SENTENZA CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO PREVENTIVO - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'AFFISSIONE, ANZICHE' DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - MERA PRESUNZIONE DI CONOSCIBILITA', PERALTRO INSUPERABILE, NASCENTE DALL'AFFISSIONE - DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA AI PRINCIPI GENERALI SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La constatazione per cui l'affissione in se' ed ancor piu' per le modalita' con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere - a differenza della notificazione - una mera presunzione di conoscibilita', peraltro insuperabile, che e' cosa sostanzialmente diversa dal portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, vale senza dubbio anche con riferimento alla ipotesi del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare e vale anzi a maggior ragione se si tiene conto della brevita' del termine stabilito per appellare dalla sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo: brevita' che ovviamente postula che i soggetti legittimati all'impugnativa (il debitore ed i creditori opponenti: soggetti, rigorosamente predeterminati) abbiano avuto sicura e tempestiva notizia della decisione pronunciata. Ne' ricorrono, nella specie in esame a giustificare siffatta deroga ai principi, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura della legge fallimentare e ravvisabili in altri casi, previsti dalla legge medesima, in ordine ai quali la Corte ha avuto occasione altra volta di pronunciarsi in senso opposto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 183, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte