Sentenza 255/1974 (ECLI:IT:COST:1974:255)
Massima numero 7474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 255/74 F. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 183, PRIMO COMMA - SENTENZA CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO PREVENTIVO - AFFISSIONE - INTEGRAZIONE DI QUESTA CON LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PROC. CIVILE - INSUFFICIENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'AFFISSIONE ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 255/74 F. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 183, PRIMO COMMA - SENTENZA CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO PREVENTIVO - AFFISSIONE - INTEGRAZIONE DI QUESTA CON LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PROC. CIVILE - INSUFFICIENZA - DECORRENZA DEL TERMINE DALL'AFFISSIONE ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Pur dovendo l'affissione di cui all'art. 183 della legge fallimentare essere integrata dalla comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art. 133 cod. proc. civ., e' da riflettere che l'obbligo imposto dalla cancelleria di procedervi entro 5 giorni dal deposito della sentenza non e' poi sanzionato, ne' direttamente ne' indirettamente, e nell'interpretazione dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del termine per appellare contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo, potendo persino accadere che questa sia comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi gia' verificata. Per conseguenza, a prescindere dal problema di ordine concettuale, se la comunicazione possa considerarsi come spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene - concernendo essa il solo dispositivo - ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, puo' concludersi che nel sistema della legge fallimentare l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 183, per contrasto con l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine, dalla data incerta e mal nota dell'affissione, anziche' da quella della ricevuta comunicazione della cancelleria.
Pur dovendo l'affissione di cui all'art. 183 della legge fallimentare essere integrata dalla comunicazione prescritta, con norma di generale applicazione, dall'art. 133 cod. proc. civ., e' da riflettere che l'obbligo imposto dalla cancelleria di procedervi entro 5 giorni dal deposito della sentenza non e' poi sanzionato, ne' direttamente ne' indirettamente, e nell'interpretazione dominante in giurisprudenza non incide, comunque, sulla decorrenza del termine per appellare contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo, potendo persino accadere che questa sia comunicata dopo che la decadenza dall'impugnazione siasi gia' verificata. Per conseguenza, a prescindere dal problema di ordine concettuale, se la comunicazione possa considerarsi come spesso si ritiene, una forma abbreviata di notificazione, e sebbene - concernendo essa il solo dispositivo - ne derivi a carico degli interessati l'onere di prendere visione integrale della sentenza, puo' concludersi che nel sistema della legge fallimentare l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 183, per contrasto con l'art. 24 Cost. si accentra nella decorrenza del termine, dalla data incerta e mal nota dell'affissione, anziche' da quella della ricevuta comunicazione della cancelleria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte