Sentenza 255/1974 (ECLI:IT:COST:1974:255)
Massima numero 7475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7469  7470  7471  7472  7473  7474


Titolo
SENT. 255/74 G. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 183 E 131, PRIMO E TERZO COMMA - RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DI APPELLO CHE DECIDE IN MERITO ALLA OMOLOGAZIONE O REIEZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO, APPELLO CONTRO LA SENTENZA CHE OMOLOGA O RESPINGE IL CONCORDATO SUCCESSIVO E RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO QUEST'ULTIMA SENTENZA - DECORRENZA DEI TERMINI DALL'AFFISSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.

Testo
Le stesse ragioni che sono poste a sostegno della illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 183 della legge fallimentare nella parte in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione stessa, implicano, conseguenzialmente che la pronuncia di illegittimita' vada estesa a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ed egualmente in parte qua, all'ultimo comma dello stesso art. 183, nonche' all'art. 131, primo e terzo comma, disciplinante l'appello avverso la sentenza che omologa o respinge il concordato fallimentare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte