Sentenza 256/1974 (ECLI:IT:COST:1974:256)
Massima numero 7476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7477
Titolo
SENT. 256/74 A. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - EFFETTI - NON DETERMINA DIFETTO DI GIURISDIZIONE - NON VIOLA L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 256/74 A. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - EFFETTI - NON DETERMINA DIFETTO DI GIURISDIZIONE - NON VIOLA L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto di prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento dal contraente che di regola ha gia' adempiuto la propria prestazione la proponibilita' di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilita' di eccezioni determini difetto di giurisdizione, e' evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto di prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento dal contraente che di regola ha gia' adempiuto la propria prestazione la proponibilita' di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilita' di eccezioni determini difetto di giurisdizione, e' evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte