Sentenza 256/1974 (ECLI:IT:COST:1974:256)
Massima numero 7477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7476
Titolo
SENT. 256/74 B. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - FONDAMENTO NEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - NON CREA INGIUSTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - POTERE DISCREZIONALE RICONOSCIUTO AL GIUDICE PER EVITARE UNA SITUAZIONE DI INFERIORITA' DEL CONTRAENTE MENO ABBIENTE DI FRONTE A QUELLO PIU' FACOLTOSO - NON SONO VIOLATI GLI ART. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 256/74 B. CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - COD. CIV., ART. 1462, PRIMO COMMA - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - FONDAMENTO NEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - NON CREA INGIUSTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - POTERE DISCREZIONALE RICONOSCIUTO AL GIUDICE PER EVITARE UNA SITUAZIONE DI INFERIORITA' DEL CONTRAENTE MENO ABBIENTE DI FRONTE A QUELLO PIU' FACOLTOSO - NON SONO VIOLATI GLI ART. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La clausola di cui all'art. 1462 c.c. ha sicuro fondamento nel principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. La stessa, in quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta disparita' di trattamento, tende precisamente a mantenere quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento unilaterale romperebbe, tanto piu' che una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la disponibilita' dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del suo credito. La preoccupazione, poi, circa la situazione di inferiorita' del contraente meno abbiente di fronte a quello piu' facoltoso sono eliminate dalla considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso art. 1462. Qualora riconosce la sussistenza di gravi motivi, il giudice puo' sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante l'esistenza della clausola limitativa della proponibilita' di eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di fatto del contraente convenuto per l'adempimento.
La clausola di cui all'art. 1462 c.c. ha sicuro fondamento nel principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. La stessa, in quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta disparita' di trattamento, tende precisamente a mantenere quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento unilaterale romperebbe, tanto piu' che una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la disponibilita' dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del suo credito. La preoccupazione, poi, circa la situazione di inferiorita' del contraente meno abbiente di fronte a quello piu' facoltoso sono eliminate dalla considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso art. 1462. Qualora riconosce la sussistenza di gravi motivi, il giudice puo' sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante l'esistenza della clausola limitativa della proponibilita' di eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di fatto del contraente convenuto per l'adempimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte