Sentenza 258/1974 (ECLI:IT:COST:1974:258)
Massima numero 7479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7480
Titolo
SENT. 258/74 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI - DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 863, NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO ERGA OMNES L'ART. 8, TERZO COMMA, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 258/74 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI - DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 863, NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO ERGA OMNES L'ART. 8, TERZO COMMA, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 (integrativo, per gli operai ed affini della provincia di Chieti, del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959) che impone agli imprenditori di accantonare presso la cassa edile di Chieti le percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e festivita'; Si tratta infatti di norma che esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, va oltre i limiti della delega legislativa. Cfr.: sentt. nn. 59 del 1964, 42, 101 e 156 del 1971, 185 del 1972.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 (integrativo, per gli operai ed affini della provincia di Chieti, del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959) che impone agli imprenditori di accantonare presso la cassa edile di Chieti le percentuali dovute ai dipendenti per gratifica natalizia, ferie e festivita'; Si tratta infatti di norma che esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, va oltre i limiti della delega legislativa. Cfr.: sentt. nn. 59 del 1964, 42, 101 e 156 del 1971, 185 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte