Legge - Legge-provvedimento - Pericolo di arbitrio - Necessità di stretto scrutinio di costituzionalità - Integrale applicabilità dei principi dell'attività amministrativa - Esclusione.
Laddove le questioni di legittimità costituzionale muovano dall'assunto per il quale le norme censurate abbiano carattere provvedimentale, in quanto contengono previsioni di contenuto particolare e concreto che incidono su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ne segue la necessità di uno scrutinio di costituzionalità stretto, ovvero particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati. (Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 114 del 2017 e n. 64 del 2014).
La violazione dei principi che presiedono all'attività amministrativa non può essere integralmente invocata anche in caso di leggi provvedimento, conducendo ad un sindacato equipollente, nei criteri e nei modi, a quello al quale è soggetto l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Quando la legge si sostituisce all'atto provvedimentale, infatti, non ne mutua con ciò anche i tratti costitutivi, con riferimento, in particolare, alla verifica sulla eventuale motivazione che accompagni l'intervento legislativo. Benché, in linea di principio, il legislatore non abbia l'obbligo di motivare le proprie scelte, ugualmente ciò non gli è affatto precluso, ed anzi, specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. Tuttavia, lo scrutinio di costituzionalità non può limitarsi a verificare la validità o la congruità delle motivazioni, ovvero del corredo lessicale con cui si esprime la ragione della scelta, ma deve piuttosto accertare se la norma esprima interessi affidati alla discrezionalità legislativa, e regolati in forma compatibile con la Costituzione. Con penetrazione assai più incisiva di quella limitata al percorso motivazionale esplicito, la Corte costituzionale è tenuta a individuare la causa ultima della norma, del tutto avulsa dai "motivi", storicamente contingenti e, eventualmente, ulteriore rispetto alla formula verbale con cui il legislatore storico cerca di esprimerla. Ne segue che il sindacato di costituzionalità sulla norma provvedimentale diviene davvero effettivo solo se attinge alla razionalità oggettiva della disposizione censurata, per come essa vive nell'ordinamento e per gli effetti che vi produce. È perciò necessario accertare in maniera stringente se siano identificabili interessi in grado di giustificare la legge, desumibili anche in via interpretativa, perché devono risultare i criteri che ispirano le scelte realizzate, nonché le relative modalità di attuazione attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela. (Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 379 del 2004, n. 10 del 2000, n. 89 del 1996 e n. 14 del 1964).