Sentenza 258/1974 (ECLI:IT:COST:1974:258)
Massima numero 7480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7479
Titolo
SENT. 258/74 B. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI - DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 902, NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO ERGA OMNES L'ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 25 SETTEMBRE 1959 (FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE) - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 258/74 B. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI - DIPENDENTI DA IMPRESE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 902, NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO ERGA OMNES L'ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 25 SETTEMBRE 1959 (FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE) - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese dell'industria edilizia ed affini della provincia di Padova, sul finanziamento della scuola professionale edile di quella citta'. Si tratta infatti di norma che, esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, travalica i limiti della legge di delegazione.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese dell'industria edilizia ed affini della provincia di Padova, sul finanziamento della scuola professionale edile di quella citta'. Si tratta infatti di norma che, esulando dalla diretta disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento minimo retributivo, travalica i limiti della legge di delegazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte