Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7482  7483  7484  7485  7486  7487  7488  7489  7490  7491


Titolo
SENT. 259/74 A. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI D'ACCUSA - INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO - DECISIONE DI UN CONFLITTO DI GIURISDIZIONE-COMPETENZA TRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPLICA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE - RILEVANZA - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'.

Testo
Procedere al sorteggio dei 16 giudici aggregati per integrare la composizione della Corte costituzionale ai fini della decisione - a norma degli artt. 11 e 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - di un conflitto di giurisdizione-competenza tra la Commissione parlamentare per i giudizi di accusa e l'autorita' giudiziaria significa ed implica logicamente fare applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che la risoluzione del conflitto stesso debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione integrata: chiara risulta, percio', in questa fase del procedimento la rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale che investa la norma anzidetta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  25/01/1962  n. 20  art. 0