Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 259/74 A. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI D'ACCUSA - INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO - DECISIONE DI UN CONFLITTO DI GIURISDIZIONE-COMPETENZA TRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPLICA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE - RILEVANZA - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'.
SENT. 259/74 A. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI D'ACCUSA - INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO - DECISIONE DI UN CONFLITTO DI GIURISDIZIONE-COMPETENZA TRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPLICA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI DELLA DISPOSIZIONE - RILEVANZA - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA'.
Testo
Procedere al sorteggio dei 16 giudici aggregati per integrare la composizione della Corte costituzionale ai fini della decisione - a norma degli artt. 11 e 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - di un conflitto di giurisdizione-competenza tra la Commissione parlamentare per i giudizi di accusa e l'autorita' giudiziaria significa ed implica logicamente fare applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che la risoluzione del conflitto stesso debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione integrata: chiara risulta, percio', in questa fase del procedimento la rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale che investa la norma anzidetta.
Procedere al sorteggio dei 16 giudici aggregati per integrare la composizione della Corte costituzionale ai fini della decisione - a norma degli artt. 11 e 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - di un conflitto di giurisdizione-competenza tra la Commissione parlamentare per i giudizi di accusa e l'autorita' giudiziaria significa ed implica logicamente fare applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che la risoluzione del conflitto stesso debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione integrata: chiara risulta, percio', in questa fase del procedimento la rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale che investa la norma anzidetta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 25/01/1962
n. 20
art. 0