Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7481  7482  7483  7484  7486  7487  7488  7489  7490  7491


Titolo
SENT. 259/74 E. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE EX ARTT. 134 E 135, PRIMO E ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 11, SECONDO COMMA - SOTTRAE UN GRUPPO DI CONFLITTI ALLA COMPETENZA DI QUELL'UNICO GIUDICE - INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO CON I GIUDICI AGGREGATI - PRESUPPONE CHE VI SIA STATA UN'ACCUSA E CHE SI DEBBA GIUDICARE NEL MERITO - VIOLAZIONE DEI RICHIAMATI PRECETTI COTITUZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma Cost. , poiche' sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, cosi' come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. 135, mentre e' soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati: nel chiaro intento, conforme anche alla tradizione storica, di dare ingresso nell'accertamento delle responsabilita' a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche; e la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico e' logicamente circoscritta all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi percio' che un'accusa sia stata realmente promossa. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorita' giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 135

Altri parametri e norme interposte