Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 259/74 F. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 11, PRIMO COMMA, 13, SECONDO COMMA, 14, SECONDO COMMA, E 16, ULTIMO COMMA - CONTROVERSIE TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA MILITARE - COSTITUISCONO VERI E PROPRI CONFLITTI TRA ORGANI APPARTENENTI A DUE DIVERSI POTERI DELLO STATO - COMPETENZA DEL PARLAMENTO PER LA MESSA IN ISTATO DI ACCUSA - DEROGA AGLI ARTT. 102 E 112 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 259/74 F. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ART. 11, PRIMO COMMA, 13, SECONDO COMMA, 14, SECONDO COMMA, E 16, ULTIMO COMMA - CONTROVERSIE TRA COMMISSIONE PARLAMENTARE INQUIRENTE E AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA MILITARE - COSTITUISCONO VERI E PROPRI CONFLITTI TRA ORGANI APPARTENENTI A DUE DIVERSI POTERI DELLO STATO - COMPETENZA DEL PARLAMENTO PER LA MESSA IN ISTATO DI ACCUSA - DEROGA AGLI ARTT. 102 E 112 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
E' evidente, cosi' sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, che i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma, 13, secondo comma, 14, secondo comma, nonche' per relationem 16, ultimo comma, della legge n. 20 del 1962 presentano la duplice caratteristica di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione e competenza, interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due diversi poteri dello Stato. Nei richiamati conflitti, previsti dalla legge n. 20, e' evidente che tra la Commissione inquirente, istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorita' giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte sui limiti delle rispettive sfere di attribuzione alla stregua delle norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento dell'accusa contro il Capo dello Stato o i Ministri per reati presidenziali o ministeriali (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge costituzionale n. 1 del 1953), cosi' derogando, ratione materiae e ratione personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.
E' evidente, cosi' sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, che i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma, 13, secondo comma, 14, secondo comma, nonche' per relationem 16, ultimo comma, della legge n. 20 del 1962 presentano la duplice caratteristica di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione e competenza, interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due diversi poteri dello Stato. Nei richiamati conflitti, previsti dalla legge n. 20, e' evidente che tra la Commissione inquirente, istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorita' giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte sui limiti delle rispettive sfere di attribuzione alla stregua delle norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento dell'accusa contro il Capo dello Stato o i Ministri per reati presidenziali o ministeriali (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge costituzionale n. 1 del 1953), cosi' derogando, ratione materiae e ratione personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte