Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 259/74 G. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - DISCIPLINA PARZIALMENTE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, PER I (RESTANTI) CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE DEI PRIMI AI SECONDI.
SENT. 259/74 G. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - DISCIPLINA PARZIALMENTE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, PER I (RESTANTI) CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE DEI PRIMI AI SECONDI.
Testo
La disciplina dei conflitti tra autorita' giudiziaria e organi parlamentari dei procedimenti di accusa, contenuta nella legge n. 20 del 1962, pur divergendo in molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i (restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente alla Corte la sola autorita' giudiziaria, vale a dire uno tra gli organi confliggenti e non anche le parti private che possono avervi interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11, prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della Commissione inquirente".
La disciplina dei conflitti tra autorita' giudiziaria e organi parlamentari dei procedimenti di accusa, contenuta nella legge n. 20 del 1962, pur divergendo in molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i (restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente alla Corte la sola autorita' giudiziaria, vale a dire uno tra gli organi confliggenti e non anche le parti private che possono avervi interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11, prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della Commissione inquirente".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte