Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 259/74 H. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - LIMITE - INDEROGABILITA' DELLA COMPOSIZIONE ORDINARIA DELLA CORTE QUALE PREVISTA DALLA COSTITUZIONE.
SENT. 259/74 H. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - LIMITE - INDEROGABILITA' DELLA COMPOSIZIONE ORDINARIA DELLA CORTE QUALE PREVISTA DALLA COSTITUZIONE.
Testo
La legge n. 20 del 1962 poteva bensi' diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei conflitti tra organi parlamentari e autorita' giudiziaria specie quanto alla legittimita' a sollevarli ed a stare in giudizio davanti a questa Corte, in considerazione della loro connessione con almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerita' e speditezza della procedura, ma non poteva per la generale subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione diversa da quella in cui essa e' costituzionalmente chiamata a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato in genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o della natura degli organi in contrasto.
La legge n. 20 del 1962 poteva bensi' diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei conflitti tra organi parlamentari e autorita' giudiziaria specie quanto alla legittimita' a sollevarli ed a stare in giudizio davanti a questa Corte, in considerazione della loro connessione con almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerita' e speditezza della procedura, ma non poteva per la generale subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione diversa da quella in cui essa e' costituzionalmente chiamata a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato in genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o della natura degli organi in contrasto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte