Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (Ponte Morandi) - Poteri attribuiti al commissario straordinario per la ricostruzione - Preclusa partecipazione, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata e per le società collegate, alla procedura negoziata per la ricostruzione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che estromettono Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale interessato, e le società collegate, dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto Polcevera (ponte Morandi). In un contesto di eccezionale di gravità è tutt'altro che irragionevole, incongrua o sproporzionata la scelta legislativa di affidare la ricostruzione a terzi, anziché al concessionario, il quale, in quanto obbligatovi contrattualmente e custode del bene, avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura, e prevenirne il disfacimento. Le norme censurate manifestano una incensurabile volontà del legislatore di non sollecitarne il dovere di adempiere alla ricostruzione, ma di provvedere in via cautelativa per altra via, peraltro in forme così celeri da non arrecare in sé alcun pregiudizio alla concessionaria. Ciò non presuppone né un definitivo accertamento delle responsabilità, né un intento punitivo, ma costituisce una cautela per nulla irragionevole, causa giustificatrice obiettivamente fondante l'intervento legislativo nel suo complesso. Sul piano della proporzionalità, infine, le norme censurate si dimostrano idonee, implicanti il minor sacrificio e corrispondenti ad un equilibrato punto di sintesi. Esse non hanno dunque segnato, nonostante la natura provvedimentale, alcuna devianza dalle regole in tema di concessioni, e connesse convenzioni, che disciplinano analoghe fattispecie, cosicché il pericolo di arbitrio nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile.