Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42595  42596  42597  42598  42599  42600  42601  42602  42604  42605  42606


Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (Ponte Morandi) - Poteri attribuiti al commissario straordinario per la ricostruzione - Preclusa partecipazione, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata e per le società collegate, alla procedura negoziata per la ricostruzione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che estromettono Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale interessato, e le società collegate, dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto Polcevera (ponte Morandi). In un contesto di eccezionale di gravità è tutt'altro che irragionevole, incongrua o sproporzionata la scelta legislativa di affidare la ricostruzione a terzi, anziché al concessionario, il quale, in quanto obbligatovi contrattualmente e custode del bene, avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura, e prevenirne il disfacimento. Le norme censurate manifestano una incensurabile volontà del legislatore di non sollecitarne il dovere di adempiere alla ricostruzione, ma di provvedere in via cautelativa per altra via, peraltro in forme così celeri da non arrecare in sé alcun pregiudizio alla concessionaria. Ciò non presuppone né un definitivo accertamento delle responsabilità, né un intento punitivo, ma costituisce una cautela per nulla irragionevole, causa giustificatrice obiettivamente fondante l'intervento legislativo nel suo complesso. Sul piano della proporzionalità, infine, le norme censurate si dimostrano idonee, implicanti il minor sacrificio e corrispondenti ad un equilibrato punto di sintesi. Esse non hanno dunque segnato, nonostante la natura provvedimentale, alcuna devianza dalle regole in tema di concessioni, e connesse convenzioni, che disciplinano analoghe fattispecie, cosicché il pericolo di arbitrio nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 3

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 5

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 7

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 8

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 8

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte