Sentenza 259/1974 (ECLI:IT:COST:1974:259)
Massima numero 7490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 259/74 L. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - RIENTRANO NEL PIU' AMPIO GENERE DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO EX ART. 134 DELLA COSTITUZIONE - ART. 11, SECONDO COMMA: AMMETTE CHE SIA "SENTITO UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE" E NON ANCHE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 259/74 L. GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 - CONFLITTI TRA AUTORITA' GIUDIZIARIA E ORGANI PARLAMENTARI - RIENTRANO NEL PIU' AMPIO GENERE DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO EX ART. 134 DELLA COSTITUZIONE - ART. 11, SECONDO COMMA: AMMETTE CHE SIA "SENTITO UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE" E NON ANCHE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Una volta riconosciuto che i conflitti regolati dalla legge n. 20 del 1962 rientrano nel piu' ampio genere dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato previsti nell'art. 134 Cost. , deve conseguenzialmente concludersi che - fermo restando che in assenza di specificazioni nella normativa di grado costituzionale tale legge poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti alla Corte costituzionale - ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel giudizio sulla competenza significa violare il principio del contraddittorio, e percio' anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nel quale e' ricompreso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962 n. 20, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente" e non anche l'autorita' giudiziaria.
Una volta riconosciuto che i conflitti regolati dalla legge n. 20 del 1962 rientrano nel piu' ampio genere dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato previsti nell'art. 134 Cost. , deve conseguenzialmente concludersi che - fermo restando che in assenza di specificazioni nella normativa di grado costituzionale tale legge poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti alla Corte costituzionale - ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel giudizio sulla competenza significa violare il principio del contraddittorio, e percio' anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nel quale e' ricompreso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962 n. 20, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente" e non anche l'autorita' giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte