Ordinanza 260/1974 (ECLI:IT:COST:1974:260)
Massima numero 7492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 260/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 53, SECONDO COMMA; R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 2; R.D. 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, ART. 1 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI) - IUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - COMPUTO DEI PERIODI UTILI A QUIESCENZA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 260/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 53, SECONDO COMMA; R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 2; R.D. 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, ART. 1 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI) - IUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - COMPUTO DEI PERIODI UTILI A QUIESCENZA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Ove in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale sopravvenga una nuova normativa che abroghi le norme oggetto della questione di legittimita' costituzionale vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione (nella specie l'impugnativa concerneva gli artt. 1 R.D. 7.12.1923, N. 2590; n. 5, secondo comma, R.D. 21.2.1895, n. 70 e 2 R.D. 30.12.1923, n. 2835 e nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale era entrato in vigore il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, contenente il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il cui art. 254 ha espressamente abrogato il R.D. 21.2.1895, n. 70 nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data della sua entrata in vigore).
Ove in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale sopravvenga una nuova normativa che abroghi le norme oggetto della questione di legittimita' costituzionale vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione (nella specie l'impugnativa concerneva gli artt. 1 R.D. 7.12.1923, N. 2590; n. 5, secondo comma, R.D. 21.2.1895, n. 70 e 2 R.D. 30.12.1923, n. 2835 e nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale era entrato in vigore il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, contenente il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il cui art. 254 ha espressamente abrogato il R.D. 21.2.1895, n. 70 nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data della sua entrata in vigore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23