Ordinanza 260/1974 (ECLI:IT:COST:1974:260)
Massima numero 7492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 260/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 53, SECONDO COMMA; R.D. 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480, ART. 2; R.D. 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, ART. 1 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI) - IUS SUPERVENIENS: D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092 - COMPUTO DEI PERIODI UTILI A QUIESCENZA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Ove in pendenza del giudizio di legittimita' costituzionale sopravvenga una nuova normativa che abroghi le norme oggetto della questione di legittimita' costituzionale vanno restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione (nella specie l'impugnativa concerneva gli artt. 1 R.D. 7.12.1923, N. 2590; n. 5, secondo comma, R.D. 21.2.1895, n. 70 e 2 R.D. 30.12.1923, n. 2835 e nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale era entrato in vigore il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, contenente il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, il cui art. 254 ha espressamente abrogato il R.D. 21.2.1895, n. 70 nonche' tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data della sua entrata in vigore).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23