Ordinanza 261/1974 (ECLI:IT:COST:1974:261)
Massima numero 7493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
07/11/1974; Decisione del
07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 261/74. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 261/74. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli articoli 7 e 138 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli articoli 7 e 138 della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte