Ordinanza 263/1974 (ECLI:IT:COST:1974:263)
Massima numero 7495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  07/11/1974;  Decisione del  07/11/1974
Deposito del 12/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 263/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE 26 MAGGIO 1970, N. 381, ART. 2; LEGGE 27 MAGGIO 1970, N. 382, ART. 9; LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, ART. 6, E D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 97, ART. 1 (IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - RINUNCIA DELLA PROVINCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
Deve dichiararsi estinto per rinuncia il giudizio promosso del Presidente della Giunta di Bolzano sollevando questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti rispettivamente l'assistenza economica continuativa a favore dei sordomuti, nuove provvidenze a favore dei ciechi civili, e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonche' in via subordinata, dell'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, avendo il Presidente della Provincia ricorrente rinunciato al ricorso ed essendo stata tale rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte