Sentenza 264/1974 (ECLI:IT:COST:1974:264)
Massima numero 7499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  21/11/1974;  Decisione del  21/11/1974
Deposito del 22/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7496  7497  7498


Titolo
SENT. 264/74 D. REATI E PENE - ERGASTOLO - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ESTENSIONE AGLI ERGASTOLANI - FINALITA' E PRESUPPOSTI.

Testo
L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. cosi' come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorita' giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perche' essa e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la possibilita' di provvedervi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte