Sentenza 264/1974 (ECLI:IT:COST:1974:264)
Massima numero 7499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
21/11/1974; Decisione del
21/11/1974
Deposito del 22/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 264/74 D. REATI E PENE - ERGASTOLO - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ESTENSIONE AGLI ERGASTOLANI - FINALITA' E PRESUPPOSTI.
SENT. 264/74 D. REATI E PENE - ERGASTOLO - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ESTENSIONE AGLI ERGASTOLANI - FINALITA' E PRESUPPOSTI.
Testo
L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. cosi' come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorita' giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perche' essa e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la possibilita' di provvedervi.
L'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. cosi' come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento all'autorita' giurisdizionale competente a concederla (sent. n. 204 del 1974). Le precarie condizioni economiche dell'ergastolano non ostano alla concessione della liberazione condizionale, perche' essa e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili sempreche' il condannato abbia la possibilita' di provvedervi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte