Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Poteri attribuiti al commissario straordinario per la ricostruzione - Preclusa partecipazione, per Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata e per le società collegate, alla procedura negoziata per la ricostruzione - Denunciata violazione del principio di legalità, nonché difetto di istruttoria e di motivazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 23 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che estromettono Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale interessato, e le società collegate, dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto Polcevera (Ponte Morandi). Per un verso, la censura è contraddittoria, in quanto per gli stessi giudici a quibus non era inibito al legislatore provvedere a regolare la materia, in luogo dell'amministrazione, con ciò implicitamente asserendo che non dovesse trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, alla quale invece i rimettenti si richiamano. Per altro verso, l'esclusione in esame è compiutamente descritta dalla legge e corrisponde ad una ratio obiettivamente desumibile dal sistema normativo, senza che pertanto tale astensione sarebbe stata imposta in violazione del principio di legalità desunto dall'art. 23 Cost.
Se è vero che, in particolari circostanze, condizione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge è che esso non sia contagiato da vizi propri del procedimento amministrativo che lo precede, ciò non equivale a dire che l'omissione di tale procedimento sia di per sé un vizio della legge, se non quando il procedimento preliminare è imposto direttamente o indirettamente dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2020, n. 66 del 2018, n. 2 del 2018, n. 241 del 2008 e n. 311 del 1999).