Sentenza 265/1974 (ECLI:IT:COST:1974:265)
Massima numero 7502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
21/11/1974; Decisione del
21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 265/74 C. REATI E PENE - OBBLIGO DI DENUNZIA DI MATERIALE RADIOATTIVO - SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA - LEGGE DI DELEGAZIONE 13 LUGLIO 1965, N. 871, E D.P.R. 30 DICEMBRE 1965, N. 1704, ART. 1 - DISTORSIONE NEL RAPPORTO DI DELEGAZIONE - LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1860, ART. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 265/74 C. REATI E PENE - OBBLIGO DI DENUNZIA DI MATERIALE RADIOATTIVO - SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA - LEGGE DI DELEGAZIONE 13 LUGLIO 1965, N. 871, E D.P.R. 30 DICEMBRE 1965, N. 1704, ART. 1 - DISTORSIONE NEL RAPPORTO DI DELEGAZIONE - LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1860, ART. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Una volta mutati con la legge delegante 13 luglio 1965, n. 871 i presupposti e la misura delle sanzioni previste dall'art. 28 legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e commercio, sanzioni che la legge di delegazione individuava in pene piu' lievi, l'avere la legge delegata (art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) provveduto a regolare positivamente l'obbligo di denunzia, omettendo peraltro di disciplinarne l'aspetto sanzionatorio e facendo cosi' proprio implicitamente il sistema punitivo gia' contenuto nella legge del 1962, comporta un contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante. Da tale distorsione nel rapporto di delegazione consegue l'illegittimita' costituzionale del citato art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Una volta mutati con la legge delegante 13 luglio 1965, n. 871 i presupposti e la misura delle sanzioni previste dall'art. 28 legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e commercio, sanzioni che la legge di delegazione individuava in pene piu' lievi, l'avere la legge delegata (art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) provveduto a regolare positivamente l'obbligo di denunzia, omettendo peraltro di disciplinarne l'aspetto sanzionatorio e facendo cosi' proprio implicitamente il sistema punitivo gia' contenuto nella legge del 1962, comporta un contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante. Da tale distorsione nel rapporto di delegazione consegue l'illegittimita' costituzionale del citato art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte