Sentenza 266/1974 (ECLI:IT:COST:1974:266)
Massima numero 7503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/11/1974;  Decisione del  21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 266/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REATI E PENE - PROSTITUZIONE - LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, ARTT. 3, N. 5, E 4, N. 3 - SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI - INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE DI UOMO E AGGRAVANTE A CARICO DELLA MOGLIE - MANCATA PREVISIONE LEGISLATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Tenuto fermo che la legge 20 febbraio 1958, n. 75, reprime nel suo complesso, lo sfruttamento della prostituzione altrui, sia femminile che maschile, sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, n. 5, e 4, n. 3, della stessa legge - nelle parti in cui, rispettivamente, non prevedono l'induzione alla prostituzione di un uomo e l'aggravante del raddoppio della pena per la moglie - sollevate nel corso di procedimenti penali a carico di imputati di sesso maschile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23