Sentenza 267/1974 (ECLI:IT:COST:1974:267)
Massima numero 7504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
21/11/1974; Decisione del
21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7505
Titolo
SENT. 267/74 A. PROPRIETA' - CONDOMINIO - COD. CIV., ARTT. 1105, QUARTO COMMA, E 1129, PRIMO COMMA; COD. PROC. CIV., ARTT. 737 E SEGUENTI - NOMINA DI AMMINISTRATORE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE CHE IL CONDOMINIO RICORRENTE DEBBA NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONDOMINI OVVERO CHE QUESTI ULTIMI DEBBANO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITI DAL GIUDICE CHE PROCEDE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO IN DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 267/74 A. PROPRIETA' - CONDOMINIO - COD. CIV., ARTT. 1105, QUARTO COMMA, E 1129, PRIMO COMMA; COD. PROC. CIV., ARTT. 737 E SEGUENTI - NOMINA DI AMMINISTRATORE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE CHE IL CONDOMINIO RICORRENTE DEBBA NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONDOMINI OVVERO CHE QUESTI ULTIMI DEBBANO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITI DAL GIUDICE CHE PROCEDE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO IN DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. I provvedimenti presi in ottemperanza ai ripetuti articoli non sono definitivi ne' idonei a produrre effetti di giudicato, potendo sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorita' giudiziaria su istanza degli interessati. Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta costituzionale. Infatti, e' costante nella giurisprudenza della Corte il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto decisorio, carattere questo che non hanno i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condomio, previsti degli articoli impugnati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte