Sentenza 267/1974 (ECLI:IT:COST:1974:267)
Massima numero 7505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  21/11/1974;  Decisione del  21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7504


Titolo
SENT. 267/74 B. PROPRIETA' - CONDOMINIO - COD. CIV. , ARTT. 1105, QUARTO COMMA, E 1129, PRIMO COMMA; COD. PROC. CIV. , ARTT. 737 E SEGUENTI - NOMINA DI AMMINISTRATORE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE CHE IL CONDOMINO RICORRENTE DEBBA NOTIFICARE IL RICORSO AGLI ALTRI CONDOMINI OVVERO CHE QUESTI ULTIMI DEBBANO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITI DAL GIUDICE CHE PROCEDE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile nelle parti in cui dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal giudice che procede, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. In riferimento all'art. 3, non solo le disposizioni denunciate non pregiudicano la tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparita' tra loro e in confronto degli altri cittadini. Ne e' pertinente il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma obiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza e' invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive alle quali si applicano diverse norme giuridiche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte