Ordinanza 269/1974 (ECLI:IT:COST:1974:269)
Massima numero 7507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1974; Decisione del
21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 269/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE DI LEGGE STATALE - TERMINI - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE.
ORD. 269/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE DI LEGGE STATALE - TERMINI - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE.
Testo
Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974, nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle Regioni e delle Provincie ad autonomia costituzionale vengono fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse.
Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 13 del 1974, nel vigente ordinamento costituzionale, i termini di decadenza prefissati per l'impugnazione diretta di leggi statali da parte delle Regioni e delle Provincie ad autonomia costituzionale vengono fatti decorrere dalla pubblicazione delle leggi stesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32