Ordinanza 269/1974 (ECLI:IT:COST:1974:269)
Massima numero 7508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
21/11/1974; Decisione del
21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 269/74 B. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESERCIZIO CONCRETO - NECESSITA' PER LIMITARE LA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE).
ORD. 269/74 B. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESERCIZIO CONCRETO - NECESSITA' PER LIMITARE LA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE).
Testo
In forza di un principio di continuita' espresso in apposite disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n. 1 del 1971), solo il concreto esercizio delle potesta' legislative delle Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite limita la competenza legislativa statale.
In forza di un principio di continuita' espresso in apposite disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n. 1 del 1971), solo il concreto esercizio delle potesta' legislative delle Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite limita la competenza legislativa statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
Altri parametri e norme interposte