Ordinanza 269/1974 (ECLI:IT:COST:1974:269)
Massima numero 7508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/11/1974;  Decisione del  21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7507  7509  7510


Titolo
ORD. 269/74 B. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESERCIZIO CONCRETO - NECESSITA' PER LIMITARE LA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE).

Testo
In forza di un principio di continuita' espresso in apposite disposizioni degli statuti regionali costituzionali (per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige e le Provincie di Trento e Bolzano, negli artt. 92 del testo originario e 56 della legge cost. n. 1 del 1971), solo il concreto esercizio delle potesta' legislative delle Regioni e delle Provincie su ciascuna delle materie ad esse attribuite limita la competenza legislativa statale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

Altri parametri e norme interposte