Ordinanza 269/1974 (ECLI:IT:COST:1974:269)
Massima numero 7509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  21/11/1974;  Decisione del  21/11/1974
Deposito del 27/11/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7507  7508  7510


Titolo
ORD. 269/74 C. REGIONI E PROVINCIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI STATALI ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DEGLI ENTI AUTONOMI - RIMOZIONE DI PREESISTENTI NORME STATALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE - E' SUFFICIENTE, IN GENERALE, IL CONCRETO ESERCIZIO DI QUESTA - ECCEZIONE: LEGGI STATALI ANTERIORI CONCERNENTI DIRETTAMENTE LO STATUS DEGLI ENTI.

Testo
Regioni e Provincie, di regola, sono legittimate a ricorrere esclusivamente avverso leggi statali entrate in vigore successivamente all'avvenuto esercizio delle rispettive potesta' legislative sulle singole materie, mentre, per rimuovere dalle dette materie le preesistenti norme di fonte statale, Regioni e Provincie non hanno che da legiferare esse stesse, purche' nel rispetto dei limiti delle proprie competenze: a tale principio puo' derogarsi, eccezionalmente, solo quando il ricorso abbia ad oggetto leggi statali anteriori, concernenti in modo diretto e specifico lo Status costituzionalmente garantito alle Regioni e Provincie autonome, non potendo leggi siffatte essere comunque sostituite o modificate da legge regionali o provinciali. Cfr.: sent. n. 39 del 1971 e n. 40 del 1972).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte