Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Necessità di tempestivo avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale o derivante dal diritto dell'Unione europea - Conseguente esproprio delle aree, ovvero conclusione di accordi di cessione con i proprietari degli immobili - Quantificazione delle relative indennità, a carico di Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata - Denunciata irragionevolezza, difetto di motivazione e carenza di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, comma 5, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui privano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata, della prerogativa di espropriare le aree interessate ai lavori per la ricostruzione del ponte Morandi. Le norme censurate sono meramente ancillari rispetto alla scelta della parte pubblica di affidare a terzi le opere, la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa. È difatti immune da ogni profilo di incongruità, e obiettivamente sorretta da idonea ragione giustificatrice, la decisione di allocare presso il commissario straordinario per la ricostruzione il potere di esproprio di quanto necessario al compimento di attività, che siano legittimamente demandate a terzi, anziché riservate al concessionario; mentre il nesso che lega, nella convenzione, il compito di eseguire le opere e il potere di esproprio sussiste fino a quando ci si muova nell'orbita convenzionale, e non già quando se ne sia usciti.