Sentenza 271/1974 (ECLI:IT:COST:1974:271)
Massima numero 7513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 271/74 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 636, TERZO COMMA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER FATTISPECIE DIVERSE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 271/74 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 636, TERZO COMMA - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER FATTISPECIE DIVERSE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636, terzo comma, del codice penale che, con riferimento alle fattispecie delittuose distintamente previste nei due comma precedenti, punisce allo stesso modo sia l'ipotesi che il pascolo sia effettivamente avvenuto, sia quella che il fondo sia stato danneggiato dalla introduzione o dall'abbandono degli animali. Ed invero, l'unificazione del trattamento sanzionato e' giustificata in rapporto all'evento aggravato che si aggiunge all'azione delittuosa e consiste in un effettivo danno, causato o dal pascolo o anche soltanto dal calpestio e dallo spostamento degli animali sul fondo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte