Sentenza 272/1974 (ECLI:IT:COST:1974:272)
Massima numero 7515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7516  7517


Titolo
SENT. 272/74 A. CACCIA - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA' SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 7 E 8 (COMBINATO DISPOSTO) - SANZIONI PENALI - EQUIPARAZIONE TRA COLUI CHE CACCIA PRIVO DI LICENZA E COLUI CHE NON ABBIA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE - GIUSTIFICAZIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validita' della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte