Sentenza 272/1974 (ECLI:IT:COST:1974:272)
Massima numero 7517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 272/74 C. REATI E PENE - LICENZA DI CACCIA - SANZIONI PENALI PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA - EQUIPARAZIONE TRA COLUI CHE CACCIA PRIVO DI LICENZA E COLUI CHE NON ABBIA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE - RAZIONALITA' - DIFFERENZA DELLA DISCIPLINA ESISTENTE IN TEMA DI GUIDA DI AUTOVEICOLI - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 272/74 C. REATI E PENE - LICENZA DI CACCIA - SANZIONI PENALI PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA - EQUIPARAZIONE TRA COLUI CHE CACCIA PRIVO DI LICENZA E COLUI CHE NON ABBIA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE - RAZIONALITA' - DIFFERENZA DELLA DISCIPLINA ESISTENTE IN TEMA DI GUIDA DI AUTOVEICOLI - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Non e' irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza e di chi voglia valersi di una licenza invalida o inefficace, nemmeno in raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di autoveicoli. Se e' vero infatti che la guida di autoveicoli con patente valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, e' punita con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore e' dotato di poteri discrezionali, e che nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa in relazione alla diversa idoneita' distruttiva dell'arma autorizzata.
Non e' irrazionale sancire la stessa pena edittale dell'ammenda nei confronti di chi pretenda cacciare senza licenza e di chi voglia valersi di una licenza invalida o inefficace, nemmeno in raffronto alla diversa disciplina esistente in tema di guida di autoveicoli. Se e' vero infatti che la guida di autoveicoli con patente valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, e' punita con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore e' dotato di poteri discrezionali, e che nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico, come risulta dalla graduazione dell'ammontare della tassa in relazione alla diversa idoneita' distruttiva dell'arma autorizzata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte