Sentenza 273/1974 (ECLI:IT:COST:1974:273)
Massima numero 7518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 273/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE AL TRASFERIMENTO DEL GIUDIZIO AD ALTRO GIUDICE PER COMPETENZA - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ART. 279 (COMPETENZA RELATIVA ALLA LIBERTA' PROVVISORIA).

Testo
E' inammissibile per difetto rilevanza, individuabile prima facie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice a quo che per competenza abbia trasferito il giudizio ad altro giudice. (Nella specie, sulla istanza di liberta' provvisoria di imputati detenuti per reati di competenza della Corte d'Assise, il Tribunale, rilevato che ai sensi dell'art. 279 c.p.p. la competenza a decidere sulla istanza spettata alla sezione istruttoria della Corte di appello, rimetteva gli atti al giudice competente e contemporaneamente sollevava questione di legittimita' costituzionale del citato art. 279).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23