Sentenza 274/1974 (ECLI:IT:COST:1974:274)
Massima numero 7519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7520
Titolo
SENT. 274/74 A. PROCESSO PENALE - DELLE AZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 20 - PREVEDE LA FACOLTA', E NON L'OBBLIGO, DEL GIUDICE PENALE DI RIMETTERE AL GIUDICE CIVILE LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE CIVILI PREGIUDIZIALI - NON VIOLA I PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE E DI EGUAGLIANZA (SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CHE SI AVREBBE NELLE IPOTESI DI PREGIUDIZIALE CIVILE DECISA IN SEDE DI PROCESSO PENALE RELATIVO A CONTRAVVENZIONI IN CUI SIA AMMESSA L'OBLAZIONE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 274/74 A. PROCESSO PENALE - DELLE AZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 20 - PREVEDE LA FACOLTA', E NON L'OBBLIGO, DEL GIUDICE PENALE DI RIMETTERE AL GIUDICE CIVILE LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE CIVILI PREGIUDIZIALI - NON VIOLA I PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE E DI EGUAGLIANZA (SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CHE SI AVREBBE NELLE IPOTESI DI PREGIUDIZIALE CIVILE DECISA IN SEDE DI PROCESSO PENALE RELATIVO A CONTRAVVENZIONI IN CUI SIA AMMESSA L'OBLAZIONE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo penale pregiudicato, che (eventualmente) ne ritenga la cognizione, e' anch'esso giudice naturale precostituito. La questione sopradetta e', altresi', non fondata rispetto all'art. 3 Cost. - sotto il profilo della disparita' di trattamento che si avrebbe nelle ipotesi di pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a contravvenzioni oblabili - in quanto la perdita del grado di appello, che in dette ipotesi si verifica (ex. art. 515, n. 1, cod. proc. pen.), altro non rappresenta che la meccanica conseguenza della giustificata attrazione della questione civile nel procedimento penale.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo penale pregiudicato, che (eventualmente) ne ritenga la cognizione, e' anch'esso giudice naturale precostituito. La questione sopradetta e', altresi', non fondata rispetto all'art. 3 Cost. - sotto il profilo della disparita' di trattamento che si avrebbe nelle ipotesi di pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a contravvenzioni oblabili - in quanto la perdita del grado di appello, che in dette ipotesi si verifica (ex. art. 515, n. 1, cod. proc. pen.), altro non rappresenta che la meccanica conseguenza della giustificata attrazione della questione civile nel procedimento penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte