Sentenza 168/2020 (ECLI:IT:COST:2020:168)
Massima numero 42606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 27/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42591  42592  42593  42594  42595  42596  42597  42598  42599  42600  42601  42602  42603  42604  42605


Titolo
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova (ponte Morandi) - Ripristino del sistema viario e alle altre attività connesse - Affidamento dei lavori a uno o più operatori economici diversi da Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà nonché del diritto di difesa, di legalità delle sanzioni, della libertà di iniziativa economica, del principio di separazione dei poteri e di quello del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui esclude dalla procedura per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi) Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria al tempo dell'evento. A rendere non fondate le censure sono solide ragioni di eccezionale gravità e urgenza, connesse alla tragedia di Genova e al conseguente deficit di fiducia incorso nei confronti del custode del bene perito. La norma censurata è infatti il precipitato naturale, contraddistinto da coerenza intrinseca, della decisione legislativa che il concedente non chiedesse l'esatto adempimento della convenzione da parte di ASPI, ma le fossero preferiti terzi operatori. Né il legislatore, pur con norme di carattere provvedimentale, ha inserito disposizioni eccentriche rispetto alle regole di diritto comune che presidiano l'aggiudicazione dei lavori pubblici. Al contrario, per questa parte la norma censurata, pur con riferimento alla peculiare figura della procedura negoziata senza pubblicazione - in base all'art. 32 della direttiva (UE) 2014/24 relativa agli appalti pubblici - ha dato seguito alla consolidata giurisprudenza civile e amministrativa, ferma nel ritenere che gravi violazioni normative da parte di un operatore economico ne comportino l'esclusione dalla gara, quand'anche l'illecito non sia stato accertato definitivamente in giudizio, ma sussistano e siano valutati elementi tali da provocare la rottura del rapporto di fiducia con l'operatore economico. Né si può sostenere che ASPI non sia stata posta in condizione di replicare alle contestazioni seguenti al crollo del ponte, di cui aveva l'obbligo manutentivo e di custodia. L'estrema urgenza del provvedere non sarebbe stata ragionevolmente compatibile con un ulteriore indugio nelle procedure di rilevazioni tecniche, a fronte di un quadro iniziale certamente tale da giustificare misure precauzionali nei confronti del custode. Nel conformare la procedura e un segmento del mercato, il legislatore non ha perciò conculcato la libertà di iniziativa economica di ASPI, ma piuttosto prevenuto un contrasto con l'utilità sociale, di cui all'art. 41 Cost., irrobustendo l'assetto concorrenziale con l'ingresso di altri operatori economici. Né, con riguardo agli artt. 23 e 97 Cost., il legislatore è mosso da un intento punitivo, ma di cautela, oltre che di regolazione del mercato. In ordine, infine, agli artt. 24, 102, 103 e 111 Cost., non vi è correlazione tra la scelta precauzionale di non impegnare ulteriormente il concessionario, e l'accertamento definitivo della responsabilità in un giudizio civile o penale per il fatto (il quale potrebbe oltretutto richiedere molto tempo), nel senso che la prima, esercitata dal legislatore, non necessita del secondo, soggetto invece a riserva di giurisdizione. (Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013).

La finalità cautelare dell'azione amministrativa è ben distinta da quella punitiva, e permette alla pubblica amministrazione, in numerose ipotesi previste dall'ordinamento giuridico, di sottrarsi a rapporti con soggetti ragionevolmente sospettati di inaffidabilità, benché non definitivamente condannati. Il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva è violato allorché la legge preveda una misura che costituisca, nella sostanza, una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, ma non quando la norma risponde a una logica in senso lato cautelare. (Precedente citato: sentenza n. 248 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/09/2018  n. 109  art. 1  co. 7

legge  16/11/2018  n. 130  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte