Sentenza 275/1974 (ECLI:IT:COST:1974:275)
Massima numero 7521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 275/74. FALLIMENTO - STATO D'IMPRENDITORE COMMERCIALE FALLITO - ACCERTAMENTO SPETTANTE AL GIUDICE CIVILE - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO AL GIUDIZIO PENALE SUI REATI FALLIMENTARI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217, SECONDO COMMA, E COD. PROC. PEN.,ARTT. 19 E 21 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA - NON SONO VIOLATI NEPPURE GLI ARTT. 24 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' degli artt. 217, secondo comma del r.d. 1942, n. 267, 19 e 21 cod. proc. pen., gia' ritenuta non fondata con sent. 1970 n. 141 della Corte. La questione sopradetta e, altresi', non fondata in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost. invero, il fatto che il diritto all'assistenza tecnica - nel procedimento civile che si conclude con la declaratoria di fallimento - si sostanzi nella mera facolta' dell'imprenditore di avvalersene (ex. sent. 1970 n. 141 della Corte), non comporta pregiudizio per l'imprenditore meno abbiente. Il quale, ove - volendo munirsi di un difensore - non fosse in condizioni economiche di provvedervi, potrebbe rimediare a tale situazione attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte