Sentenza 276/1974 (ECLI:IT:COST:1974:276)
Massima numero 7523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 276/74 B. FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 276/74 B. FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 103 E SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RITO SPECIALE NEL PRIMO CASO, RITO ORDINARIO NEL SECONDO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalita' di procedimento; e in particolare, la normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle esigenze e finalita' della procedura concursuale - perduranti anche in ordine all'esecuzione del concordato -, e non comporta, di regola, una sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione. Cio' appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e responsabilita' in ordine alla esecuzione degli obblighi da esso derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi, con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del concordato stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte