Sentenza 276/1974 (ECLI:IT:COST:1974:276)
Massima numero 7524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 276/74 C. FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 276/74 C. FALLIMENTO - GIUDIZI DERIVANTI DAL FALLIMENTO - INTERRUZIONE PER EFFETTO DELLA CHIUSURA DELLO STESSO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 24, 98, 99, 100, 101, 103 SEGUENTI - FACOLTA' DEL CREDITORE, DEL DEBITORE E DEL GARANTE DEL CONCORDATO DI RIASSUMERE IL PROCESSO INTERROTTO OVVERO, SCADUTO IL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE, DI INIZIARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FACOLTA' OFFERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di eguaglianza, perche' la facolta' di riassumere tempestivamente una causa fallimentare interrotta a seguito della omologazione del concordato e' offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta parita', a tutte le parti interessate, cosi' come, verificatasi l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilita' di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed e' superfluo aggiungere che tale liberta' di iniziativa si verifica sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle disposizioni degli artt. 299 e ss. del cod. proc. civ., potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa, o riparare alla sua inerzia processuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte