Sentenza 277/1974 (ECLI:IT:COST:1974:277)
Massima numero 7525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 277/74. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE - D. LG. LGT. 1 MAGGIO 1916, N. 497, ART. 9, PRIMO COMMA - PRESUPPOSTI RICHIESTI - DIFFERENZA RISPETTO ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 277/74. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE - D. LG. LGT. 1 MAGGIO 1916, N. 497, ART. 9, PRIMO COMMA - PRESUPPOSTI RICHIESTI - DIFFERENZA RISPETTO ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La differenza di situazioni rispettivamente presupposte per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra giustifica pienamente la differente disciplina prevista dall'art. 9, primo comma, del d.lg.lgt, 1 maggio 1916, n. 497, in vigore per il richiamo contenuto nell'art. 27, secondo comma, del r.d. 15 aprile 1928, n. 1024, in materia di pensioni privilegiate ordinarie. Non vi e' quindi violazione del principio di eguaglianza.
La differenza di situazioni rispettivamente presupposte per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra giustifica pienamente la differente disciplina prevista dall'art. 9, primo comma, del d.lg.lgt, 1 maggio 1916, n. 497, in vigore per il richiamo contenuto nell'art. 27, secondo comma, del r.d. 15 aprile 1928, n. 1024, in materia di pensioni privilegiate ordinarie. Non vi e' quindi violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte