Ordinanza 278/1974 (ECLI:IT:COST:1974:278)
Massima numero 7526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 278/74. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 199 BIS - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO, A CURA DEL CANCELLIERE, DELLA IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 112 E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 112 e 102 della Costituzione. Invero in parte la questione e' stata gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 1974, mentre, per quanto concerne gli aspetti nuovi, appare ictu oculi insussistente la violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendosi configurare come esercizio della funzione giurisdizionale riservata ai magistrati il compito del cancelliere di provvedere a far notificare un atto di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte