Ordinanza 279/1974 (ECLI:IT:COST:1974:279)
Massima numero 7527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 279/74. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 20 - ULTRATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ULTERIORE PROFILO ATTINENTE ALLA PRETESA DISPARITA' TRA GLI EVASORI DI TRIBUTI STATALI E GLI EVASORI DI TRIBUTI DOVUTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA EX ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 279/74. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 20 - ULTRATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ULTERIORE PROFILO ATTINENTE ALLA PRETESA DISPARITA' TRA GLI EVASORI DI TRIBUTI STATALI E GLI EVASORI DI TRIBUTI DOVUTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA EX ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte, n. 164 del 1974. Invero l'unico aspetto nuovo, attinente alla denunciata disparita' di trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici, risulta costituzionalmente inconsistente, perche' l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata all'art. 53 della Costituzione, ma derogante al principio generale stabilito dall'art. 2 c.p., consente al legislatore un margine di discrezionalita' che gli permette di apprezzare in maniera differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi tributi istituiti dalla legge.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte, n. 164 del 1974. Invero l'unico aspetto nuovo, attinente alla denunciata disparita' di trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici, risulta costituzionalmente inconsistente, perche' l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata all'art. 53 della Costituzione, ma derogante al principio generale stabilito dall'art. 2 c.p., consente al legislatore un margine di discrezionalita' che gli permette di apprezzare in maniera differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi tributi istituiti dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte