Ordinanza 280/1974 (ECLI:IT:COST:1974:280)
Massima numero 7528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
05/12/1974; Decisione del
05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 280/74. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA E CPV. N. 2 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 16 E 29 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 280/74. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA E CPV. N. 2 - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 16 E 29 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo anche a qualche altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 Cost. - delle norme di cui all'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, cod. pen., che configurano quali delitti contro la famiglia l'abbandono del domicilio domestico - con conseguente sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale o alla qualita' di coniuge - e la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, non separato legalmente per sua colpa). Cfr.: sentt. nn. 107 del 1964 e 46 del 1970.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo anche a qualche altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 Cost. - delle norme di cui all'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, cod. pen., che configurano quali delitti contro la famiglia l'abbandono del domicilio domestico - con conseguente sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale o alla qualita' di coniuge - e la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, non separato legalmente per sua colpa). Cfr.: sentt. nn. 107 del 1964 e 46 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte