Ordinanza 281/1974 (ECLI:IT:COST:1974:281)
Massima numero 7529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 281/74. TRIBUTI IN GENERE - ESENZIONI FISCALI - PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ESENZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E INDUSTRIALI TRASFERITE O DI NUOVO IMPIANTO NELLE ZONE DESTINATE DAL COMUNE DI ASSISI - LEGGE 25 GENNAIO 1971, N. 110: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1957, N. 976 - LIMITAZIONE DELL'ESENZIONE ALLE SOLE IMPOSTE ERARIALI DIRETTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 53 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41 e 53 Cost. - della legge 25 febbraio 1971 n. 110, interpretativa dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 - concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa - nella parte in cui vengono limitate alle sole imposte erariali dirette le esenzioni fiscali disposte a favore delle imprese artigiane e industriali trasferite o di nuovo impianto nelle zone destinate dal Comune di Assisi). Cfr.: sent. n. 175 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte