Ordinanza 282/1974 (ECLI:IT:COST:1974:282)
Massima numero 7530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  05/12/1974;  Decisione del  05/12/1974
Deposito del 11/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 282/74. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - DECRETO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 506 - EMISSIONE DEL DECRETO PENALE CONDANNA SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ALL'IMPUTATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 cod. proc. pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - perche' consentirebbe la emissione del decreto penale di condanna senza la preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato, nonche' con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore - ex art. 304 cod. proc. pen., modificato dall'art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773 -, determinando una disparita' di trattamento rispetto a coloro contro i quali si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa). Cfr.: sent. n. 197 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte