Sentenza 284/1974 (ECLI:IT:COST:1974:284)
Massima numero 7532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7533
Titolo
SENT. 284/74 A. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ART. 13, ULTIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA E ESPROPRIAZIONE - ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - LIMITATE IPOTESI DI SOSPENSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE ANCHE ALL'ART. 9, NONO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1972, N. 19 CHE RENDE APPLICABILE L'ART. 13, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 865 AL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.
SENT. 284/74 A. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ART. 13, ULTIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA E ESPROPRIAZIONE - ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - LIMITATE IPOTESI DI SOSPENSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE ANCHE ALL'ART. 9, NONO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1972, N. 19 CHE RENDE APPLICABILE L'ART. 13, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 865 AL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 (e con gli artt. 24 e 113) Costituzione - l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), in quanto senza la ricorrenza della ragionevole giustificazione di cui sopra, limita il potere di sospensione dei provvedimenti di espropriazione ed occupazione, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai soli casi di "errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari. E' costituzionalmente illegittimo, per le medesime ragioni di cui sopra e per contrasto con gli stessi parametri costituzionali, l'art. 9, comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19, per la parte in cui rende applicabile nel territorio della Regione siciliana, l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 (e con gli artt. 24 e 113) Costituzione - l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), in quanto senza la ricorrenza della ragionevole giustificazione di cui sopra, limita il potere di sospensione dei provvedimenti di espropriazione ed occupazione, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai soli casi di "errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari. E' costituzionalmente illegittimo, per le medesime ragioni di cui sopra e per contrasto con gli stessi parametri costituzionali, l'art. 9, comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19, per la parte in cui rende applicabile nel territorio della Regione siciliana, l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte