Sentenza 284/1974 (ECLI:IT:COST:1974:284)
Massima numero 7533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7532


Titolo
SENT. 284/74 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ATTI AMMINISTRATIVI - COSTITUZIONE, ART. 113, TERZO COMMA - PREVISIONE DEI CASI DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RISERVA DI LEGGE - NON IMPLICA LA LIBERA DISPONIBILITA' DEL LEGISLATORE DI LIMITARE (O ELIMINARE) IL POTERE STRUMENTALE DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI.

Testo
Posto che il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo e' elemento "connaturale" di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull'annullamento degli atti della P.A. e che esso e' stato, in effetti, coerentemente disciplinato, dalle leggi sugli organi di giustizia amministrativa, in via generale e in conformita' ad una lunga tradizione storica, in modo da consentire una valutazione "caso per caso" del presupposto della ricorrenza di gravi ragioni o del pericolo di irreparabilita' degli effetti della esecuzione (t.u. legge Cons. Stato, art. 39; legge 1971 n. 1034 sui TAR, art. 21), una esclusione del potere medesimo od una limitazione dell'area di esercizio di esso con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del vizio denunziato, contrasta con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Costituzione, qualora non ricorra una ragionevole giustificazione del diverso trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte