Sentenza 286/1974 (ECLI:IT:COST:1974:286)
Massima numero 7537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7538  7539


Titolo
SENT. 286/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ARTT. 428, PRIMO COMMA, E 423, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 449, PRIMO COMMA - NAUFRAGIO DI NAVE PROPRIA E DI NAVE ALTRUI - ELEMENTO MATERIALE DEI DUE DELITTI - IDENTITA' SIA NELLE IPOTESI DOLOSE CHE IN QUELLE COLPOSE - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dal giudice a quo (in conformita' a quella della giurisprudenza), l'elemento materiale del delitto di naufragio non differisca nell'ipotesi dolosa e nell'ipotesi colposa, vale a dire, ammesso che, nell'ipotesi colposa gli elementi costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e per il proprietario) e ripetano il fac-simile della corrispondente ipotesi dolosa, risulta manifesta la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 428, primo comma, c.p., richiamato dall'art. 449, nella parte in cui, a differenza del reato di naufragio di nave altrui, che sia accertato l'insorgere di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumita'. E' pertanto infondata l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza della questione, avanzata sotto il profilo che, davanti al giudice a quo, nella partecipazione a delitto colposo l'unicita' dell'evento non avrebbe potuto dar luogo, per l'unicita' del reato, ad imputazioni differenti a carico dei due imputati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23