Sentenza 286/1974 (ECLI:IT:COST:1974:286)
Massima numero 7538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  19/12/1974;  Decisione del  19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7537  7539


Titolo
SENT. 286/74 B. REATI E PENE - NAUFRAGIO E INCENDIO - IPOTESI COLPOSA - COD. PEN., ARTT. 428, PRIMO COMMA, E 423, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 449, PRIMO COMMA - IMPOSSIBILITA' PER IL NON PROPRIETARIO DI PROVARE LA MANCANZA DI PERICOLO CONCRETO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DIFFERENTE TRATTAMENTO RISPETTO AL PROPRIETARIO - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La garanzia costituzionale della difesa e' riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorche' si tratti di cosa altrui - non e' consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumita' pubblica, cio' non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensi' dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena e' necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioe' un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumita', il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparita' - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte