Sentenza 287/1974 (ECLI:IT:COST:1974:287)
Massima numero 7540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
19/12/1974; Decisione del
19/12/1974
Deposito del 27/12/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 287/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PROPOSTE DA GIUDICI DOPO CHE ESSE SONO STATE GIA' DECISE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NON DISCIPLINA (D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636) NON APPLICANTESI ALLE CONTROVERSIE GIA' DECISE - NON E' NECESSARIA UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA.
SENT. 287/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PROPOSTE DA GIUDICI DOPO CHE ESSE SONO STATE GIA' DECISE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NON DISCIPLINA (D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636) NON APPLICANTESI ALLE CONTROVERSIE GIA' DECISE - NON E' NECESSARIA UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA.
Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni che, in materia tributaria, escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria nella controversie di c.d. "semplice estimazione", il mutamento della disciplina legislativa, introdotto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non costituisce un motivo valido per restituire gli atti ai giudici a quo, perche' riesaminino le questioni sotto il profilo della rilevanza, dal momento che, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto, nelle controversie gia' decise dalle commissioni tributarie previste dal precedente sistema, e' ammessa l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali "secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti".
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni che, in materia tributaria, escludono o limitano la cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria nella controversie di c.d. "semplice estimazione", il mutamento della disciplina legislativa, introdotto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non costituisce un motivo valido per restituire gli atti ai giudici a quo, perche' riesaminino le questioni sotto il profilo della rilevanza, dal momento che, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto, nelle controversie gia' decise dalle commissioni tributarie previste dal precedente sistema, e' ammessa l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali "secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23